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Distacchi Transnazionali

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Le leggi in vigore in vari paesi come Francia, Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera ed Italia, prevedono che ogni lavoratore distaccato abbia diritto alla retribuzione minima in base alle normative vigenti del paese ospitante. In Italia l’art. 36 sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

I datori di lavoro con sede all’estero ed i beneficiari di servizi nei paesi elencati, che impiegano o ingaggiano uno o più lavoratori, hanno l’obbligo di segnalare i lavoratori.

Tutte le operazioni di cabotaggio stradale devono essere precedute in via telematica, per ciascun autista, dall’invio di un form di notifica elettronico disponibile in varie lingue. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco.

A bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio devono essere presenti i seguenti documenti:

  • Modello A1 – in base al Regolamento (CE) n.833/2004 e n.98/2009
  • Copia del form di notifica elettronico
  • Copia del contratto di lavoro oppure l’attestato di servizio, la busta paga, il tracciato retributivo, la documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e la documentazione relative all’inquadramento, al fine di dimostrare il rispetto della norma sul salario minimo.

Il nostro ufficio CTS Centro Italia mette a disposizione un Servizio per le Aziende di Autotrasporto che Gestisce l’intera procedura documentale prevista:

  • Consulenza
  • Compilazione dei moduli
  • Inserimento nel portale dedicato
  • Gestione e archiviazione

Confartigianato Imprese Rieti

Ufficio CTS Centro Italia

Via Fratelli Sebastiani, 121

cts.centroitalia@gmail.com

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